SENFORS

Statuto


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l’Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza (CPT/Ente Scuola Edile) per il settore edile ed affini della provincia di Novara (intesa in senso geografico e non amministrativo) denominato S.E.N.FOR.S. Sistema Edile Novarese Formazione e Sicurezza tra ANCE Novara – Sezione dei Costruttori Edili ed Affini dell’Associazione Industriali di Novara , Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, CNA Piemonte Nord, in forza di quanto previsto dal protocollo di intesa nazionale 18 dicembre 1998 s.m.i., e la FENEAL-UIL di Novara, FILCA-CISL Piemonte Orientale e FILLEA-CGIL di Novara e del Verbano Cusio Ossola. L’Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita . L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., Associazioni Artigiane e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sopra richiamate. Le norme di costituzione e statutarie dell’Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, nell’ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della dell’Ente. L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di conciliazione delle controversie di cui agli articoli 2 – comma 1 lettera ee) – e 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L’Ente ha sede in Novara, Viale Manzoni n. 18. La durata dell’Ente è a tempo indeterminato.

Art. 2 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L’Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali. L’Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, quando costituito, o altro organismo equivalente/sostitutivo che dovesse essere introdotto ai sensi di legge, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’articolo 1 del presente statuto. A tal fine Formedil e CNCPT (o SBC quando costituito) esprimono un parere di conformità vincolante sullo statuto dell’Ente prima della sua entrata in vigore. L’approvazione dello Statuto costituisce requisito per l’inserimento nell’apposito Albo degli enti bilaterali di settore. L’Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guida operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi statutari

L’Ente, nell’area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel proprio ambito territoriale di:

  • iniziative di orientamento
  • prima formazione per i giovani che entrano nel settore;
  • iniziative di informazione, formazione e addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri e dirigenti datori di lavoro, inoccupati e disoccupati secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L’Ente, nell’area della sicurezza, ha per scopo:

  • lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria;
  • l’effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l’attuazione delle procedure dell’asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l’Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore. L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, ai professionisti o ad altri soggetti pubblici o privati, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta degli stessi.

Art. 5 Strumenti e Attività dell’Ente

1) Le attività dell’Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza /salute, strettamente integrate tra di loro.

  • della propria struttura tecnica;
  • delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell’edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all’art. 1;
  • di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

  1. giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore;
  2. giovani neo diplomati e neo laureati;
  3. professionisti di settore;
  4. titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
  5. personale (operai, impiegati tecnici, quadri e dirigenti) dipendente da imprese edili;
  6. manodopera femminile per facilitare l’inserimento;
  7. lavoratori in mobilità;
  8. lavoratori in disoccupazione;
  9. lavoratori in CIG;
  10. datori di lavoro;
  11. altri soggetti pubblici e privati.

L’Ente organizza e attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, l’Ente svolge la propria attività in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all’art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali. Tale formazione si rivolge in particolare a:

  1. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
  2. lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  3. tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
  4. lavoratori occupati;
  5. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  6. coordinatori in materia di sicurezza e salute;
  7. responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
  8. datori di lavoro;
  9. altri soggetti pubblici e privati.

Laddove l’Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati – sotto il controllo dell’Ente medesimo – ad altro Ente di cui ai contratti collettivi nazionali di settore.

2) Nel campo della sicurezza/salute, l’Ente:

  1. suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
    • allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
    • all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline di prevenzione nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia.
    • all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
  2. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di informazione sui temi della sicurezza e della salute;
  3. si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
  4. esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.
  5. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 per le iniziative del caso. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità civili e penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge. Per l’Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nazionalmente.
  6. svolge l’attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale;
  7. può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente;
  8. svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  9. svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti del lavoratori;
  10. provvede alla istituzione e conservazione di una “anagrafe” dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
  11. può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L’attività dell’Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale;
  12. svolge comunque ogni attività prevista dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato- Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell’Ente.

TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

Art. 6 Entrate

Le entrate dell’Ente sono costituite da:

  1. contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Novara, ad esse aderenti;
  2. interessi attivi sui predetti contributi;
  3. sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
  4. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
  5. finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
  6. gestione del patrimonio;
  7. entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;
  8. gestione di servizi.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione o il movimento di fondi dell’Ente deve essere effettuato con firma congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Ente è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Ente;
  2. dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
  3. dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III – ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell’Ente:

  1. il Presidente
  2. il Vice Presidente
  3. il Comitato di Presidenza
  4. il Consiglio di Amministrazione
  5. l’Organo di controllo e/o revisione contabile

Gli organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione a eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, ad eccezione di quelle dell’ Organo di controllo e/o revisione contabile. Eventuali diverse pattuizioni sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

Art. 11 Consiglio di amministrazione

Composizione

L’Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n 12 (dodici) membri nominati rispettivamente:

  • n. 4 dall’ ANCE Novara;
  • n. 2 dalle Associazioni Artigiane di cui all’articolo 1;
  • n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini di cui all’art. 1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati degli Organismi nazionali rispettivi.

Durata dell’incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all’approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno del mandato. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. E’ data facoltà alle Parti designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi e/o soggetti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

  1. amministra il contributo contrattuale ed il patrimonio dell’Ente;
  2. approva su proposta del Comitato di Presidenza e attua il piano generale delle attività dell’Ente;
  3. provvede alla redazione e all’approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
  4. cura e promuove l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
  5. cura ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’art. 1.
  6. delibera in merito alla stipula di pegni, comodati od ipoteche, mutui anche su titoli e per consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri immobiliari e del debito pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori dei competenti pubblici registri da ogni responsabilità, nonché in merito alla rinuncia ad ipoteche legali ovvero per transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, promuovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
  7. promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente.
  8. Stabilisce, su proposta del Comitato di Presidenza, l’organigramma e l’organico del personale; assume e licenzia il personale dell’Ente.
  9. compie tutti gli altri atti e assume le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori ovvero dal Sindaco Unico di cui all’art. 13. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione è invitato l’Organo di controllo di cui all’art. 13 e partecipa di norma, senza diritto di voto, il Direttore.

Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno nove dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con il voto favorevole di almeno nove dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione è invitato l’Organo di controllo e partecipa di norma, senza diritto di voto, il Direttore. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che il Presidente – a sua discrezione -ne abbia fatta espressa indicazione nell’avviso di convocazione, possono essere tenute in video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delle adunanze viene redatto verbale da un segretario nominato dal Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nominati dall’ANCE di Novara assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente e uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente. Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente:

  1. ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Ente di fronte ai terzi ed in giudizio;
  2. sovraintende all’applicazione del presente statuto;
  3. promuove la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiede le adunanze;
  4. esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può, per il compimento di specifiche attività ed in caso di sua impossibilità di provvedervi personalmente, delegare a mezzo di procura speciale il compimento di una o più delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Associazioni datoriali. Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

  1. curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l’esecuzione;
  2. intrattenere rapporti con terzi a nome dell’Ente;
  3. proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Direttore;
  4. proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
  5. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 11 per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Organo di Controllo e/o di Revisione

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un revisore, anche società di revisione, e/o un organo di controllo, quest’ultimo costituito dal Collegio dei Sindaci Revisori ovvero dal Sindaco Unico. La nomina dell’organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Nei casi consentiti dalla legge l’organo di controllo esercita la revisione legale salvo che con decisione del Consiglio di Amministrazione venga nominato un revisore attribuendo ad esso tale funzione. Il Sindaco Unico deve essere scelto tra gli iscritti nell’Albo dei Revisori Legali oppure (se ad esso non è affidata anche la revisione contabile) nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Compensi

All’Organo di Controllo e/o all’Organo di Revisione è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Durata

L’Organo di Controllo e/o di Revisione dura in carica per tre esercizi, e precisamente fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al terzo anno del mandato, e possono essere riconfermati.

Attribuzioni

L’Organo di Controllo e/o di Revisione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’Organo di Controllo e/o di Revisione:

  • riferisce al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle proprie funzioni.
  • esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
  • svolge le sue attività di controllo ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  • partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
Revisione dei conti

La funzione di revisione dei conti può essere attribuita, anziché al Sindaco Unico, a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

TITOLO IV – PERSONALE E BILANCI

Art. 14 Direttore

Il Direttore, all’infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell’Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. E’ il responsabile del personale, è responsabile degli uffici dell’Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali. In particolare:

  1. organizza e dirige il personale dell’Ente e sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
  2. predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente, avvalendosi dei coordinatori d’Area;
  3. collabora l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente;
  4. adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza e, nei casi più gravi, li propone al Consiglio di Amministrazione e ne applica le relative decisioni.
  5. cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
  6. attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali o con SBC, quando costituito;
  7. partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza;
  8. le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 15 Personale dell’Ente e criteri di assunzione

L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione improntata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell’edilizia e alle normative di legge. Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Commissioni d’Area

  1. Per il perseguimento dei fini di cui all’art. 4 del presente Statuto il Consiglio di amministrazione può costituire una Commissione d’Area Formazione e Orientamento e una Commissione d’Area Sicurezza e Salute.
  2. Le suddette Commissioni d’Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari competano alle stesse negli ambiti di cui al citato art. 4. Le Commissioni d’Area altresì elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell’Ente, nell’ambito del mandato ad esso conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni nazionali di cui all’art. 1. Le Commissioni d’Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di amministrazione.

Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 2 del presente articolo attraverso il Direttore che può avvalersi dei coordinatori d’Area di cui all’art. 14 comma 3, lettera b). Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 2 del presente articolo nell’ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio Generale in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite. Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull’attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art. 17 Segreto d’ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente, nonché i tecnici ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.

Art. 18 Amministrazione

L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Consiglio di Amministrazione. I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. In relazione alla finalità dell’Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

  1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci

L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1°ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l’esercizio. Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo. Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all’art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza. Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Sistema bilaterale nazionale con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione dell’Organo di Controllo e del Presidente – deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale. Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

  1. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all’attività dell’Ente. Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Art. 21 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell’Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle diposizioni emanate dalle parti sociali nazionali. Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, sentito il parere del degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT o SBC quando costituito. Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d’intesa alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Novara. Le Organizzazioni di cui al comma uno determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n. 662. In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Novara.

Art. 23 Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell’Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT o SBC quando costituito.

Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.